BONUS 2025: GUIDA COMPLETA E NOVITA’

Con l’arrivo del 2025, il settore delle ristrutturazioni edilizie in Italia si prepara a un’importante opportunità grazie ai bonus ristrutturazioni. Questi incentivi fiscali non solo aiutano i proprietari a rinnovare le loro abitazioni, ma contribuiscono anche a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, promuovendo un ambiente più sostenibile. In questo articolo, esploreremo in dettaglio i bonus ristrutturazioni previsti per il 2025, le modalità di accesso, le tipologie di interventi ammessi e le novità più rilevanti.

BONUS RISTRUTTURAZIONI: IN COSA CONSISTE E COME FUNZIONA

Il bonus ristrutturazione consiste nella possibilità di ridurre dall’Irpef lorda una percentuale delle spese sostenute, al netto degli altri contributi ricevuti e fino alla concorrenza del suo ammontare, considerando uno specifico limite di spesa per ogni unità immobiliare ed eventuale relativa pertinenza.

Per il 2025 il bonus ristrutturazione prevede una detrazione del 50% solo per gli interventi sulla tua abitazione principale mentre per le seconde case la detrazione dall’imposta lorda è pari solo al 36% delle spese che sono state sostenute.

Per il 2026 e 2027 il bonus ristrutturazione scende al 36% per le abitazioni principali e al 30% per le seconde case.

L’ammontare complessivo delle spese non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare e questo resta valido per tutto il triennio considerato. Invece dal 2028 il limite di spesa agevolata scenderà a 48.000 euro e la detrazione Irpef passerà al 30% fino al 2033.

Le maggiorazioni previste per l’abitazione principale si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi sulle pertinenze, in quanto secondo il codice civile su quest’ultime vale lo stesso trattamento fiscale.

Si può usufruire dell’agevolazione per la prima casa solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Invece la Legge di Bilancio 2025 esclude dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, e anche dall’evo-bonus gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

La manovra, invece, non ha modificato l’articolo 119 del decreto legge 34/2020, relativo al Superbonus, applicabile quindi ancora per il 2025. Va specificato però che la norma in questione fa riferimento alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, il quale è stato prorogato per 3 anni senza le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

In ogni caso, salvo questi cambiamenti descritti sopra, sono ancora agevolati con il bonus casa la sostituzione dell’impianto di distribuzione e la manutenzione, riparazione e smantellamento delle caldaie a combustibile fossile.

BONUS RISTRUTTURAZIONI PER LE PARTI CONDOMINIALI

Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari. In particolare quelle interessate sono indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:

  • il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
  • i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.

In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.

Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.

condomini minimi (ovvero gli edifici composti da un numero non superiore a otto condòmini) che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.

In questo caso, con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

  • il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta)
  • in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.

BONUS RISTRUTTURAZIONI: A CHI SI RIVOLGE

Il Bonus Ristrutturazione è un’agevolazione fiscale rivolta a chi intende effettuare interventi di ristrutturazione edilizia. In particolare riguarda tutte le spese sostenute nel corso dell’anno per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali. Tuttavia dal Bonus ristrutturazioni sono esclusi gli edifici a uso produttivo, commerciale e direzionale.

L’importo massimo della detrazione per le spese sostenute è pertanto pari a 48.000 euro; la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Questa agevolazione può essere richiesta da tutti i contribuenti, residenti o non, in Italia. In particolare da:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di diritti di godimento come usufruttousoabitazione o superficie;
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative (divise e indivise);
  • imprenditori individuali (per immobili non classificati come beni strumentali o merce);
  • soggetti definiti nell’articolo 5 del Tuir che generano reddito in forma associata.

La detrazione è concessa inoltre anche a chi, sostenendo le spese e risultando beneficiario di bonifici e fatture, rientra in una categorie tra le seguenti:

  • familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • componente dell’unione civile (la legge 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  • convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. La detrazione è valida anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Se due persone sono comproprietarie di un immobile e la fattura e il bonifico sono intestati a una sola di loro, ma entrambe sostengono le spese di ristrutturazione, la detrazione spetta anche all’altro individuo, a condizione che la fattura riporti la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo.

BONUS RISTRUTTURAZIONI: TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI

I bonus ristrutturazioni coprono una vasta gamma di interventi, tra cui:

1. Ristrutturazione di Interni ed Esterni: Lavori di rifacimento di bagni, cucine, impianti elettrici e idraulici, oltre a interventi di restauro e manutenzione straordinaria delle facciate.

2. Manutenzione Straordinaria: Interventi che non modificano la volumetria dell’immobile, come la sostituzione di infissi e serramenti.

3. Installazione di Impianti: Installazione di impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

4. Adeguamenti Normativi: Lavori necessari per adeguare l’immobile alle normative vigenti in materia di sicurezza e accessibilità.

5. Interventi per l’Efficienza Energetica: Anche se specificamente legati al Superbonus, gli interventi che migliorano l’efficienza energetica possono beneficiare di detrazioni aggiuntive.

ALTRE TIPOLOGIE DI BONUS PREVISTE NEL 2025

SISMA BONUS ORDINARIO

Per il sisma bonus, le detrazioni Irpef e Ires spettano:

– nel 2025, nella misura del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Mentre per gli interventi effettuati dai privati sulla seconda casa o dalle imprese nei propri capannoni la percentuale scende al 36%;

– nel 2026 e nel 2027, nella misura del 36% per le abitazioni principali e del 30% negli altri casi;

– Infine, dal 2028 in poi, resterà solo la possibilità di beneficiare del bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir, solo per i soggetti Irpef e principalmente per le unità residenziali.

Quindi, dal 2025 non vi è più la distinzione di aliquota tra gli interventi che hanno ridotto il rischio sismico di una o due classi. Infatti gli interventi possono beneficiare delle nuove percentuali anche se consentono di conseguire solo una lieve riduzione di rischio sismico e non necessariamente di almeno una classe.

Tuttavia, per gli acconti del 2024, per beneficiare del 70%-75%-80%-85%, è necessario che le riduzionidelle relative classi di rischio sismico vengano rispettate. In caso contrario, i bonifici del 2024 potranno beneficiare solo del 50% del sisma bonus base.

SISMA BONUS ACQUISTI

Anche per il sisma bonus acquisti, come per quello ordinario e per gli altri bonus edilizi prorogati,gli acconti pagati entro la fine del 2024, se il rogito viene effettuato entro il 31 dicembre 2027, possono beneficiare delle percentuali in vigore nel 2024.

Per il sisma bonus acquisti, per ottenere le percentuali più elevate (del 50% nel 2024 o del 36% nel2026 e nel 2027), le persone fisiche, in sede di rogito notarile, non possono aver già adibito l’unità immobiliare che stanno acquistando ad abitazione principale. Si ipotizza,

Per gli acconti pagati dalle persone fisiche per il sisma bonus acquisti prima del 2025, si può beneficiare delle detrazioni del 75% se il rogito avverrà entro il 31 dicembre 2027.

ECO-BONUS

Secondo la legge di Bilancio 2025, le detrazioni Irpef ed Ires del 50%-65%-70%-75%-80%-85% dell’eco-bonus ordinario, comprensivo degli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni che interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio, che migliorano la qualità media e che riducono di una o due classi il rischio sismico, spettano, per tutti i soggetti Irpef e Ires e su qualunque tipologia di immobile (da ripartire in 10 anni), per le spese «sostenute»:

– nel 2025, nella misura del 50%, per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale. Mentre nella misura del 36% negli altri casi;

– nel 2026 e nel 2027, nella misura del 36%, per le suddette abitazioni principali e nella misura del 30% negli altri casi.

Questa proroga triennale dell’eco-bonus, però, non riguarda «gli interventi di sostituzione degliimpianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili».Dal 2028 in poi, resterà solo la possibilità di beneficiare del bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir,solo per i soggetti Irpef e principalmente per le unità residenziali.

Anche per l’eco-sisma bonus, dal 2025 al 2027, non vi è più la distinzione di aliquota tra gli interventi che hanno ridotto il rischio sismico di una o di due classi.

Con la riduzione delle percentuali delle detrazioni dell’eco-bonus per il triennio 2025-2027, sonoaumentati i diversi limiti di spesa agevolati e sono rimasti fermi gli importi delle detrazionimassime fruibili.

SUPERBONUS 65% PER IL 2025

Il Superbonus del 65%, previsto per il 2025, per gli interventi effettuati da condomìni, dai cd. «unici proprietari», dalle Onlus, dalle Organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale può essere fruito nel 2025 solo se, al 15 ottobre 2024, era già stata presentata la Cila o era l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, nel caso in cui gli interventi prevedano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

CONCLUSIONI

Il 2025 si prospetta come un anno ricco di opportunità per chi desidera ristrutturare la propria casa. Grazie ai bonus ristrutturazioni, sarà possibile realizzare i propri sogni di rinnovamento a costi più contenuti. Non dimenticare di informarti e pianificare con anticipo per sfruttare al meglio questi incentivi! Se hai domande o hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a chiedere!

Se avete bisogno di un consulto da parte di un professionista contattateci pure senza impegno! Saremo felici di aiutarvi!