OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI: TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto salva – Italia (D.L. n. 201/2011) all’art. 13, comma 14-ter, ha previsto l’obbligo di iscrizione in Catasto Edilizio Urbano dei fabbricati rurali entro venerdì 30 novembre 2012.  Infatti precedentemente tale obbligo non sussisteva e quest’ultimi venivano regolarmente iscritti nel Catasto Terreni. Questo adempimento consentirà l’attribuzione di una rendita catastale che permetterà di pagare l’IMU in unica soluzione.

Le tempistiche per il pagamento prevedono che l’importo sia versato entro il 17.12.2012, applicando le aliquote effettive che sono state nel frattempo deliberate dai Comuni.

TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano doveva avvenire entro venerdì 30 novembre 2012, secondo le modalità previste dal Decreto MEF n. 701/1994. Questo prevede l’invio mediante la procedura DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati), che è stata aggiornata a questo scopo. Inoltre le tempistiche per il pagamento dell’IMU prevedevano che l’importo fosse versato entro il 17.12.2012, applicando le aliquote effettive deliberate nel frattempo dai Comuni.

COS’E’ IL DOCFA?

DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) è un prodotto informatico utilizzato dai tecnici professionisti per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali del modello di “Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana”. Con questo modello si possono presentare al Catasto dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento) ma anche denunce di variazione e denunce di unità afferenti ad enti urbani.

CHI E’ ESCLUSO DALL’OBBLIGO?

Gli immobili che non costituiscono oggetto di inventariazione non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Catasto Edilizio Urbano. Infatti ai sensi dell’art. 3, comma 3, Decreto MEF 28 del 02.01.1998) sono esclusi:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

COME RISOLVERE?

Se vi é arrivata una cartella di pagamento in quanto ad oggi non avete ancora regolarizzato la situazione di cui sopra, non preoccupatevi. Infatti è possibile, in base ad ogni specifica situazione, trovare la soluzione al vostro problema e non doversi più preoccupare al riguardo. La prima cosa da fare è sicuramente quella di farsi seguire da un tecnico specializzato.

Quest’ultimo analizzerà il vostro specifico caso e lo stato dei fatti, interfacciandosi anche con l’agenzia delle entrate per vostro conto. Una volta che la situazione sarà chiarita, in alcuni casi, sarà anche possibile ricevere il rimborso della sanzione pagata ma soprattutto, cosa ancora più importante, la vostra situazione sarà finalmente regolarizzata e non riceverete più cartelle di pagamento.

Se avete bisogno di un consulto da parte di un professionista contattateci pure senza impegno! Saremo felici di aiutarvi!